Art. 8
In vigore dal 10 feb 1928
L'art. 20 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostiuito dal seguente:
«Per l'esercizio dei galleggianti a motore meccanico addetti al servizio di vigilanza finanziaria in mare, nei laghi, nella laguna veneta e nei porti del Regno, e per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione dei galleggianti medesimi, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere il personale tecnico borghese necessario mediante concorso per titoli delle categorie indicate nella seguente tabella, colle norme che saranno stabilite da apposito regolamento, col quale saranno anche fissate le indennità di bordo ritenute necessarie:
«1° Comandante in prima, con almeno la patente di capitano di gran cabotaggio;
«2° Capi officina e macchinisti navali;
«3° Capi timonieri;
«4º Elettrotecnici e capitecnici;
«5° Fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP e motoristi qualificati da una Regia scuola industriale;
«6° Fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere».
«Al personale sopraindicato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al quale effetto i comandanti in prima, i capi officina ed i macchinisti navali sono compresi nel gruppo degli incaricati superiori, di cui al n. 1 della tabella B del decreto medesimo; i capi timonieri, gli elettrotecnici ed i capi tecnici, nel II gruppo della stessa tabella B, quali incaricati; i fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP ed i motoristi qualificati da una Regia scuola industriale, nello stesso II gruppo della tabella B, quali incaricati inferiori; infine i fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere, fra gli operai specializzati, di cui al n. 2 della tabella A».
«Per speciali servizi d'indole tecnica o militare possono essere comandati a prestare servizio nel corpo ufficiali o graduati del Regio esercito o della Regia marina di grado non superiore al sesto.
Ad essi saranno corrisposte le indennità militare speciale e di alloggio dovute ai pari grado del Corpo».
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 844, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera c)) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1924.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-8