Art. 3

In vigore dal 10 set 1942
L' del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente: I marescialli maggiori sono tratti, mediante esame, dai marescialli capi che abbiano almeno quattro anni di anzianità nel grado, nella proporzione di un terzo a scelta e di due terzi in ordine di anzianità. In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra i marescialli capi inscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianità. I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unità navali del Corpo o il corso meccanici alla scuola meccanici o il corso di fuochista motorista navale alla scuola F. M. N. della Regia marina ed abbiano esercitato per almeno cinque anni di cui due col grado attuale in comando od in direzione di macchina di unità di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialità tecnica, possono a loro domanda essere esonerati dall'esame per l'avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore. La loro iscrizione nel relativo quadro di avanzamento è, però, subordinata all'esito favorevole dell'esperimento tecnico cui verranno sottoposti secondo le norme che saranno stabilite con apposito decreto Ministeriale. Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi già esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dagli esami per l'avanzamento a maresciallo. I marescialli idonei alla promozione sono promossi marescialli capi al compimento del terzo anno di permanenza nel grado. I marescialli sono tratti dai brigadieri riconosciuti idonei, per due terzi in ordine di anzianità, fra quelli che hanno almeno quattro anni di permanenza nel grado, e per un terzo a scelta, mediante appositi esami ai quali potranno concorrere gli aventi non meno di due anni di grado. I brigadieri sono tratti dai sottobrigadieri riconosciuti idonei, per due terzi in ordine di anzianità, fra quelli che hanno almeno due anni di permanenza nel grado, e per un terzo a scelta, mediante appositi esami, ai quali potranno concorrere gli aventi non meno di un anno di grado. Le norme ed i programmi relativi agli avanzamenti di cui al presente articolo saranno fissati da apposito decreto Ministeriale. È lasciata facoltà al Comando generale della Regia guardia di finanza di determinare di volta in volta i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali di ogni grado, per poter essere inscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità e per poter essere ammessi a concorrere agli esami d'avanzamento a scelta. I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con buon esito la Scuola allievi sottufficiali, alla quale potranno essere ammessi, in seguito ad esame, dopo due anni almeno di servizio nel Corpo. I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno stabiliti dal regolamento. I militari del ramo mare che abbiano frequentato la scuola meccanici della Regia marina, conseguendo la relativa classifica, sono promossi a loro turno e nel limite delle vacanze organiche al grado di sottobrigadiere con esonero dalla frequenza del corso allievi sottufficiali. Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate con buona condotta che contano almeno 5 anni di servizio. Ai fini dell'avanzamento al grado suddetto, in favore dei militari che contano già 5 anni di servizio nel Corpo viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre forze armate dello Stato, in ragione, però, della metà della durata complessiva di esso, trascurando le frazioni di giorno.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 75, nel modificare l'art. 1, comma 1 del regio D.L. 21 gennaio 1929, n. 132, convertito senza modificazioni dalla L. 23 agosto 1929, n. 1728 ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'8° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, e il 1° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, sono sostituiti dai seguenti: «I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per titoli o per esami".
  • La L. 4 agosto 1942, n. 915, nel modificare l'art. 12, comma 1 del Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 75, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 21 gennaio 1929, n. 132, convertito senza modificazioni dalla L. 23 agosto 1929, n. 1728, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'8° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, e il 1° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, sono sostituiti dai seguenti: I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami". La L. 4 agosto 1942, n. 915 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti disposizioni non si applicano al concorso bandito per l'anno 1942.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-3

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