Art. 9

In vigore dal 1 mar 1924
L'art. 21 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente: «L'incarico dell'insegnamento delle varie materie, nella scuola allievi ufficiali, da rinnovarsi anno per anno, è affidato mediante apposito concorso ad idonei ufficiali del corpo o dell'Esercito, od a funzionari dell'Amministrazione, o a professori di ruolo o a liberi docenti di scuole medie o superiori. «Le norme del concorso saranno fissate con decreto Ministeriale».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo