Art. 9
In vigore dal 1 mar 1924
L'art. 21 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente:
«L'incarico dell'insegnamento delle varie materie, nella scuola allievi ufficiali, da rinnovarsi anno per anno, è affidato mediante apposito concorso ad idonei ufficiali del corpo o dell'Esercito, od a funzionari dell'Amministrazione, o a professori di ruolo o a liberi docenti di scuole medie o superiori.
«Le norme del concorso saranno fissate con decreto Ministeriale».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-9