Art. 11
In vigore dal 1 mar 1924
Gli articoli 24 e 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dal seguente:
«Ai militari della Regia guardia di finanza spetta il trattamento economico stabilito per i pari grado ed anzianità dell'arma dei carabinieri Reali.
«Per la riduzione o la sospensione degli stipendi, delle paghe e degli altri assegni o indennità fisse, si applicano ai militari della Regia guardia di finanza le disposizioni vigenti per l'arma dei carabinieri Reali.
«Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e militari di truppa che non prestano servizio, perché ricoverati nei luoghi di cura, sono ridotti della retta d'ospedalità che devesi corrispondere alle direzioni degli ospedali o ad altri stabilimenti di cura.
«Qualora la retta anzidetta sia superiore allo stipendio alla paga del militare ricoverato, la differenza, starà a carico del bilancio delle Finanze».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-11