Art. 13
In vigore dal 1 mar 1924
Il primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dai seguenti:
«Per i servizi di polizia tributaria ed investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere, entro il limite di un cinquantesimo della forza organica del corpo, e della relativa spesa, un contingente di militari scelti fra i più atti allo speciale servizio.
«Ai militari suddetti spettano le indennità fisse ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo specializzati dei carabinieri Reali della categoria inquirenti. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26».
La locuzione «288 marescialli, fra capi e ordinari» compresa nel 2° comma del precitato art. 29, è sostituita dalla seguente: «288 fra marescialli e marescialli capi».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-13