Art. 15

In vigore dal 20 giu 1924
Nel primo inquadramento del personale addetto al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, nei gruppi di cui alla tabella B, allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, i macchinisti saranno compresi fra i macchinisti navali e gli elettricisti fra gli elettrotecnici.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 844, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera c)) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1924.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-15

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