Art. 12

In vigore dal 2 ott 1928
II secondo comma dell'art. 26 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dai seguenti: «Ai sottufficiali e militari di truppa che prestano servizio nei reparti di confine alpestre e di mare od in quelli situati in zone malariche, che saranno indicati dal comando generale, è concessa l'indennità giornaliera di L. 2. «Tale indennità, è elevata alla misura di L. 4, a decorrere dal 1° luglio 1928, pel personale anzidetto, quando presti servizio nei reparti di prima linea del confine alpestre, che saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze». «Ai sottufficiali e militari di truppa comandanti di brigata o di sezione, ed a quelli addetti ai reparti d'istruzione ed ai vari comandi ed uffici del corpo, spettano le indennità stabilite per i pari grado e funzioni dell'arma dei carabinieri Reali».

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-12

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