Art. 14
AbrogatoIn vigore dal 30 mar 1933
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 GENNAIO 1933, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 1933, N. 816
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 26 gennaio 1933, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1933, n. 816, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento della Scuole allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, d'ordinamento degli studi che in essa si svolgono e la nomina a sottotenente, nonehe' le disposizioni di cui agli articoli 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170, e 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, continuano ad avere vigore fino al 30 settembre 1934, con le limitazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-14