Art. 17

In vigore dal 1 mar 1924
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'applicazione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, in relazione alle modificazioni apportatevi col presente decreto.
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Art. 17 Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo