Art. 18

In vigore dal 1 mar 1924
I militari della Regia guardia di finanza in divisa, o in abito civile purchè siano in tal caso muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficali ed i militari di truppa limitatamente a due soli per ogni vettura e con obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma. Lo stesso diritto compete, sempre quando sia munito di apposita tessera di riconoscimento, al personale ispettivo centrale per la polizia tributaria ed investigativa di cui all' del R. decreto 11 giugno 1923, n. 1281.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-18

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