Art. 6
In vigore dal 1 mar 1924
Il primo comma dell' del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dal R. decreto 10 settembre 1923, numero 2115, si applica con decorrenza a tutti gli effetti dell'entrata in vigore del R. decreto 2115 anzicitato, ai sottufficiali e militari di truppa fino al compimento del 13° anno di servizio nel corpo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-6