Art. 2
In vigore dal 1 mar 1924
Alla locuzione «marescialli capi e ordinari» contenuta nell' del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è sostituita la seguente: «marescialli capi e marescialli».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-2