Art. 4

In vigore dal 1 mar 1924
L'ultimo comma dell' del R. decreto 11 giugno 1923, n. 1281, è sostituito dal seguente: «Durante la mobilitazione i militari della Regia guardia di finanza mobilitati conservano la divisa, i gradi ed il trattamento economico del proprio corpo, e godono dei diritti, degli onori, delle ricompense e degli assegni di campagna stabiliti per la fanteria, ferme restando le precedenze stabilite dal regolamento pel servizio territoriale».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-4

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