Art. 5

In vigore dal 9 ott 1931
I comma 3°, 4° e 5° dell' del R. decreto, 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti: «Al termine della ferma di 3 anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme: le quali sono triennali, fino al compimento del 20° anno di servizio e annuali per il periodo successivo. «La rafferma per un anno può essere concessa per esperimento e per non più di due volte consecutive anche a sottufficiali e militari di truppa che non abbiano raggiunto gli indicati limiti di servizio quando, per ragioni di salute o di condotta, non possono ottenere la rafferma triennale. «La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo di servizio in corso e si considera di diritto rescissa all'atto in cui il raffermato raggiunge l'anzianità massima di servizio stabilita pel collocamento a riposo». «Si considera del pari rescissa di diritto la rafferma triennale cui siano vincolati i militari, all'atto in cui compiono il 20° anno di servizio».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3170#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo