Art. 6

In vigore dal 11 nov 1923
A cura dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, è istituito un Registro aeronautico nazionale italiano, contenente le indicazioni di cui nel regolamento; in esso può essere inscritto ogni aeromobile: a) che appartenga per intero ad un cittadino italiano o ad una Società la quale risulti regolarmente costituita in Italia, purchè si provi che il capitale di essa appartenga permanentemente per due terzi almeno a cittadini italiani, e che il presidente, ed almeno due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, se esiste, siano cittadini italiani; b) che abbia ottenuto il certificato di navigabilità, ed il cui proprietario abbia soddisfatto a tutti gli obblighi, a tutte le tasse e le contribuzioni stabilite dal presente decreto e dai regolamenti relativi. Nel caso di nazionalità diversa fra comproprietari di un aeromobile, questo potrà avere la nazionalità italiana se i comproprietari che posseggono più della metà del valore dell'aeromobile sono italiani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo