Art. 6
In vigore dal 11 nov 1923
A cura dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, è istituito un Registro aeronautico nazionale italiano, contenente le indicazioni di cui nel regolamento; in esso può essere inscritto ogni aeromobile:
a) che appartenga per intero ad un cittadino italiano o ad una Società la quale risulti regolarmente costituita in Italia, purchè si provi che il capitale di essa appartenga permanentemente per due terzi almeno a cittadini italiani, e che il presidente, ed almeno due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, se esiste, siano cittadini italiani;
b) che abbia ottenuto il certificato di navigabilità, ed il cui proprietario abbia soddisfatto a tutti gli obblighi, a tutte le tasse e le contribuzioni stabilite dal presente decreto e dai regolamenti relativi.
Nel caso di nazionalità diversa fra comproprietari di un aeromobile, questo potrà avere la nazionalità italiana se i comproprietari che posseggono più della metà del valore dell'aeromobile sono italiani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-6