Art. 3

In vigore dal 11 nov 1923
Gli aeromobili, siano del tipo più leggero, siano del tipo più pesante dell'aria, si distinguono in aeromobili di Stato e in aeromobili privati. Ai soli effetti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea, del.13 ottobre 1919, la qualifica di aeromobile privato è estesa anche a tutti gli aeromobili di Stato, eccetto quelli militari, di dogana e di polizia. Agli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, nonché delle altre leggi nazionali, sono aeromobili di Stato quelli eserciti da Amministrazioni statali (militari e civili); sono aeromobili privati tutti gli altri. Possono essere dichiarati aeromobili di Stato, ai soli effetti del presente decreto e dei relativi regolamenti, mediante deliberazioni dell'Alto Commissario dell'aeronautica, quelli che pure appartenendo a privati cittadini o società, compiano un servizio per conto dello Stato. Ogni aeromobile comandato da una persona in servizio militare, adibita a questo ufficio, sarà sempre considerato aeromobile militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-3

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Art. 3 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo