Art. 5
In vigore dal 11 nov 1923
Salva la concessione di un permesso speciale e temporaneo, nessun aeromobile può circolare sul territorio dello Stato, se non abbia una nazionalità ed una sola. La nazionalità di un aeromobile non di Stato, o non considerato di Stato a termini dei comma 3 e 4 dell' del presente decreto, risulta dalla iscrizione in uno, ed in uno solo, dei registri aeronautici nazionali del rispettivo Stato.
Tuttavia, se l'aeromobile ha la nazionalità di uno Stato non compreso fra i contraenti della Convenzione internazionale per la navigazione aerea 13 ottobre 1919, e col quale l'Italia non abbia conclusa una convenzione particolare, la sua circolazione su territorio italiano è di massima vietata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-5