Art. 8
In vigore dal 11 nov 1923
L'aeromobile italiano che si trovasse a navigare sopra il mare non territoriale o sopra territorio che non dipenda da alcun Stato, è sottoposto alle leggi italiane.
Gli atti giuridici compiuti a bordo di un aeromobile italiano in rotta sono soggetti alla legge italiana nello stesso modo che se fossero compiuti nel Regno, salvo, per il caso di navigazione all'estero, i limiti che derivano dalla sovranità dello Stato sottostante.
Le nascite e le morti avvenute in viaggio saranno registrate nel libro di bordo e denunziate nel prossimo luogo di approdo alle competenti autorità del Regno o al competente console italiano, a seconda che l'atterraggio avvenga nel Regno o all'estero.
Tali nascite e morti si considerano per ogni effetto avvenute nel territorio italiano.
Gli atti giuridici compiuti su aeromobili esteri viaggianti in Italia sono soggetti alla legge nazionale dell'aeromobile alla condizione del trattamento di reciprocità da parte dello Stato al quale l'aeromobile appartiene e salvi i limiti dipendenti dalle leggi penali di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, e le leggi tributarie vigenti nel Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-8