Art. 2
In vigore dal 11 nov 1923
La navigazione degli aeromobili di nazionalità italiana è libera ma sottoposta al controllo dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, e subordinata all'osservanza dei limiti imposti e delle condizioni stabilite dalle leggi aeronautiche e relativi regolamenti.
Per gli aeromobili stranieri, sia statali sia privati, si osservano inoltre le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, in quanto siano applicabili nel Regno a norma delle leggi vigenti.
Per necessità di ordine militare o di ordine pubblico, ovvero nell'interesse della sicurezza pubblica, può essere vietato il volo al disopra di zone di territorio o, in casi eccezionali, anche al disopra di tutto il territorio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-2