Art. 4
In vigore dal 11 nov 1923
Nel presente decreto e nei regolamenti, per aeroporto intendesi ogni località, sia terrestre che acquea, predisposta per la partenza, l'approdo e anche lo stazionamento, sia normale che eventuale, degli aeromobili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-4