Art. 7
In vigore dal 11 nov 1923
Il Registro aeronautico nazionale italiano sarà pubblicato ed ostensibile a chiunque abbia interesse.
I passaggi di proprietà e gli atti di costituzione, modificazione o rinunzia di diritti reali, iri compresa la ipoteca aeronautica di cui all' per essere validi anche tra le parti, devono essere trascritti nel Registro.
In Paese estero i negozi giuridici suindicati devono essere fatti per atto ricevuto nella cancelleria del R. console dinanzi all'ufficiale consolare, e non hanno effetto neanche fra le parti se non sono trascritti nei registri del Consolato. Il console deve trasmettere copia da lui autenticata dell'atto all'Alto Commissariato di aeronautica che dovrà curarne l'annotazione nel Registro aeronautico nazionale italiano.
In tutti i casi, i negozi giuridici suindicati devono essere annotati nel certificato di immatricolazione.
Gli amministratori del Registro aeronautico nazionale italiano e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere un atto qualsiasi relativo ai negozi giuridici suindicati se loro non viene presentato il certificato di immatricolazione e se in esso non vengono fatte le prescritte annotazioni.
Nel concorso di più aventi diritto la data dell'annotazione nel certificato di immatricolazione determina la preferenza.
Con regolamento saranno fissate le modalità delle inscrizioni e delle trascrizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-7