Art. 9

In vigore dal 11 nov 1923
Sopra l'aeromobile ed i suoi accessori può essere costituita ipoteca con le norme del Codice civile. Le ipoteche non potranno esercitarsi che dopo pagato i seguenti crediti privilegiati: a) i crediti dello Stato per imposte, tasse e pene pecuniarie; b) i crediti per le spese di giustizia; c) i crediti per l'assicurazione del personale, per i danni alle persone viaggianti o sottostanti; d) i crediti per risarcimento di danni da gettito e da approdo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-9

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