Art. 11
In vigore dal 11 nov 1923
Gli aeromobili privati, esclusi quelli statali che vengono considerati privati agli effetti della Convenzione internazionale in conformità dell', debbono portare i distintivi o marea di nazionalità e di immatricolazione, il nome e il domicilio del proprietario, conformemente a quanto è stabilito nella suddetta Convenzione, e quanto verrà determinato nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, anche nella navigazione nazionale.
È vietato agli aeromobili privati di portare i contrassegni destinati agli aeromobili di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-11