Art. 15
In vigore dal 11 nov 1923
Non è permesso ad aeromobili esteri nè ad aeromobili nazionali privati di trasportare per via aerea esplosivi, armi e munizioni da guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-15