Art. 19

In vigore dal 11 nov 1923
Ogni aeromobile straniero che abbia la nazionalità di uno degli Stati contraenti la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, o di uno Stato con cui l'Italia abbia conchiuso convenzione particolare, ha facoltà di attraversare senza approdo l'atmosfera soggetta alla sovranità italiana, purchè segua la rotta stabilita dall'apposito regolamento. Ciò salvo le eccezioni di cui agli della Convenzione precitata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-19

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Art. 19 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo