Art. 20

In vigore dal 11 nov 1923
Nessuno può impiantare una linea aerea, sia nazionale che internazionale, passante pel territorio italiano, se non ha preventivamente ottenuta la licenza dell'Alto Commissariato per l'aeronautica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-20

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Art. 20 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo