Art. 25
In vigore dal 11 nov 1923
Sono esenti dai dazi doganali e da ogni diritto comunale i combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che si trovano a bordo degli aeromobili che approdano nel territorio del Regno, in quanto occorrono per la continuazione e ripresa del viaggio in misura da stabilirsi nei documenti di bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-25