Art. 25

In vigore dal 11 nov 1923
Sono esenti dai dazi doganali e da ogni diritto comunale i combustibili e lubrificanti, e le altre provviste che si trovano a bordo degli aeromobili che approdano nel territorio del Regno, in quanto occorrono per la continuazione e ripresa del viaggio in misura da stabilirsi nei documenti di bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo