Art. 28

In vigore dal 11 nov 1923
Ogni aeromobile sia straniero che italiano, è obbligato ad approdare con la maggiore sollecitudine possibile nel più vicino aeroporto, ogni qualvolta ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti all'uopo dai regolamenti, oppure quando si accorga di volare sopra zona vietata a sensi dell'. In tal caso farà anche il segnale d'allarme di cui all'. Soltanto le autorità designate con appositi decreti dell'Alto Commissariato per l'aeronautica, possono ordinare che vengano fatti i segnali di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-28

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Art. 28 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo