Art. 27

In vigore dal 11 nov 1923
Oltre ai casi previsti dalla legge doganale sono considerate in contrabbando le merci estere che vengano asportate dai luoghi di approdo degli aeromobili, e quelle nazionali che sieno caricate su aeromobili in partenza per l'estero senza il compimento delle relative operazioni doganali. Si considerano pure in contrabbando gli aeromobili con il loro carico proveniente dall'estero, che sieno atterrati fuori degli aeroporti doganali, quando l'atterramento non sia stato denunciato all'autorità competente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-27

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