Art. 26
In vigore dal 11 nov 1923
Gli aeromobili provenienti dall'estero che approdano nel territorio dello Stato per ripartire con destinazione per l'estero, sono ammessi alla temporanea importazione insieme con tutti i loro attrezzi e le provviste per il viaggio.
È pure ammessa l'esportazione temporanea degli aeromobili nazionali che vanno all'estero e che ne ritornano con persone e merci.
Il Ministero delle finanze stabilisce le norme e le condizioni per le operazioni doganali relative, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-26