Art. 31
In vigore dal 11 nov 1923
L'approdo volontario è vietato fuori di un aeroporto.
Nel caso di approdo forzato incombono sul proprietario dell'aeromobile e sul proprietario del luogo di approdo gli obblighi di notificazione di cui al regolamento.
La partenza fuori di un aeroporto è consentita soltanto in seguito ad un approdo forzato. Il proprietario del luogo è in obbligo, in tal caso, di consentirla e di notificarla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-31