Art. 31

In vigore dal 11 nov 1923
L'approdo volontario è vietato fuori di un aeroporto. Nel caso di approdo forzato incombono sul proprietario dell'aeromobile e sul proprietario del luogo di approdo gli obblighi di notificazione di cui al regolamento. La partenza fuori di un aeroporto è consentita soltanto in seguito ad un approdo forzato. Il proprietario del luogo è in obbligo, in tal caso, di consentirla e di notificarla.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-31

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