Art. 34

In vigore dal 11 nov 1923
Ogni imprenditore di servizi aerei, o costruttore, o proprietario di aeromobile, ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro tutti gli infortuni di tutto il personale addetto, comprendendo in ciò anche l'assicurazione contro i rischi di volo per il personale occasionalmente o abitualmente volatore. Per i rischi non di volo valgono in ogni modo le disposizioni di legge vigenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-34

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Art. 34 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo