Art. 32
In vigore dal 11 nov 1923
Qualunque aeromobile ha diritto ai provvedimenti di assistenza.
Chiunque sia in grado di porgere Soccorso e provvedere al salvataggio di un aeromobile e delle cose e persone trasportate ha l'obbligo di farlo.
Chi arreca soccorso ha diritto a compenso per l'opera propria, al rimborso delle spese ed alla rifusione dei danni sofferti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-32