Art. 29
In vigore dal 11 nov 1923
Tutti gli aeromobili ammessi a navigare sul territorio dello Stato ed all'estero, debbono conformarsi a quanto è stabilito nell'allegato D della Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (regolamento fari e segnalazioni, e Codice di navigazione aerea), alle altre leggi ed ai regolamenti aeronautici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-29