Art. 24
In vigore dal 11 nov 1923
Il personale di bordo degli aeromobili è sempre tenuto a conformarsi alle disposizioni doganali.
I comandanti sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per i vettori.
Le operazioni richieste per i viaggiatori, i loro bagagli o le merci trasportate per via aerea, sono da compiere secondo le disposizioni della legge doganale applicando per lo scarico, il carico e la dichiarazione delle merci, le stesse disposizioni relative alle merci arrivate o spedite per via di terra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-24