Art. 23
In vigore dal 11 nov 1923
Quando, in caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente giustificata, un aeromobile traversa il confine in un punto diverso da quelli previsti, dovrà atterrare nell'aeroporto doganale più vicino situato sulla sua rotta.
Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare al più presto che gli sia possibile l'avvenuto atterramento all'autorità governativa più prossima e in mancanza al sindaco del Comune, per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. Se l'autorità avvertita non sia quella finanziaria, dovrà darne partecipazione a quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-23