Art. 21
In vigore dal 11 nov 1923
Ogni aeromobile sia straniero che italiano proveniente dall'estero od all'estero diretto deve discendere e partire da uno degli aeroporti doganali stabiliti, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte, salvo eccezioni che potranno disporsi dall'Alto Commissariato per l'aeronautica di concerto col Ministero delle finanze.
Ogni aeromobile che proviene o è diretto all'estero è obbligato a traversare il confine tra punti che saranno determinati dal regolamento.
Agli effetti doganali si considerano come provenienti o diretti all'estero gli aeromobili che entrano nel territorio doganale dello Stato o che ne escano.
Sono soggetti a vigilanza doganale ed alle prescrizioni all'uopo stabilite per regolamento anche gli aeromobili che viaggiano entro il territorio doganale del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-21