Art. 22

In vigore dal 11 nov 1923
Il comandante di qualsiasi aeromobile deve, prima della partenza, presentare all'autorità di finanza a ciò delegata il manifesto compilato secondo le norme del regolamento. Esenzioni all'obbligo della presentazione del manifesto possono essere stabilite dal Ministero delle finanze, d'accordo con l'Alto Commissariato per l'aeronautica, per gli aeromobili che senza merci a bordo viaggiano entro il territorio doganale del Regno. I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti di manifesto al passaggio sulla linea di confine. Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile provenga da località nella quale il manifestò sia prescritto. Quando circostanze speciali lo esigano, il Governo potrà prescrivere che gli aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dalla autorità consolare italiana delle località stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-22

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Art. 22 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo