Art. 33
In vigore dal 11 nov 1923
Chiunque trovi abbandonato un aeromobile o parte di esso, deve farne immediata denunzia all'autorità governativa più vicina, e, in assenza, al sindaco del Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-33