Art. 38
In vigore dal 11 nov 1923
È vietato il gettito dall'aeromobile in volo di oggetti, corpi o materie capaci di nuocere, salvo che per evidente necessità.
Il gettito dà luogo in ogni caso al risarcimento dei danni prodotti dalle cose gettate; vi è pure luogo al risarcimento per i danni prodotti dalle cose comunque cadute o in seguito alla partenza od approdo dell'aeromobile, salvo i casi di forza maggiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-38