Art. 40
In vigore dal 11 nov 1923
Di tutti i danni arrecati dagli aeromobili alle persone od alle cose, sia per effetto del contratto di lavoro, sia per effetto del contratto di trasporto, sia verso i terzi, sono responsabili in solido: il proprietario dell'aeromobile, l'esercente del trasporto, l'autore del danno.
Nel caso di concorso di colpa da parte del danneggiato, si applicano le norme di diritto comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-40