Art. 44

In vigore dal 11 nov 1923
Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati si prescrivono nel decorso di due anni dalla data in cui il danno si verificò, o, se trattasi di contratto di trasporto, dalla data nella quale ebbe termine l'ultimo dei viaggi ai quali il contratto diede luogo, ovvero dalla data della stipulazione, nel caso che il contratto stesso non sia stato seguito dalla esecuzione di alcun viaggio. Nel caso però di danni derivanti dall'urto di aeromobili l'azione per risarcimento non è ammessa se non ne è fatta protesta o richiamo, entro tre giorni, davanti l'autorità giudiziaria del luogo dell'avvenimento o del primo approdo; e il termine della prescrizione decorre dal giorno della protesta o del richiamo. Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati che non si trovano sull'aeromobile e non erano in grado di manifestare la loro volontà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-44

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Art. 44 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo