Art. 45

In vigore dal 11 nov 1923
Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, in quanto costituiscono reati previsti dal Codice o da leggi speciali, sono punite a norma delle leggi stesse. La navigazione degli aeromobili al disopra di zone rispetto alle quali sia stato posto il divieto di cui all', ultimo comma, la circolazione abusiva di aeromobili aventi più di una nazionalità, il trasporto di oggetti contro i divieti emanati dalle competenti autorità a norma degli e le infrazioni alle disposizioni degli comma 1°, 11, 12 comma 1°, 14, 15, 20, 28, 31 e 34 comma 1°, sono punite con la multa da L. 200 a L. 2000. In caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a 3 mesi. Le infrazioni alle disposizioni degli , capoverso secondo, 10 comma ultimo, 12 comma ultimo, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 32 comma secondo, 33 e 38 sono punite con la multa da L. 100 a L. 1000 ed in caso di recidiva può essere aggiunta la detenzione fino a 2 mesi. Il fatto di opporsi agli accertamenti che possono essere compiuti dalle competenti autorità a norma dell', o di non adempiere gli ordini che da esse siano dati a tal fine è punito con la multa fino a L. 1500.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-45

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Art. 45 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo