Art. 50
In vigore dal 11 nov 1923
In quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, hanno vigore nel territorio dello Stato le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea in data 13 ottobre 1919, resa esecutiva nel Regno con decreto Reale 24 dicembre 1922, n. 1878. Tutte le disposizioni contenute in essa e nei suoi allegati con le modificazioni apportate, ancorchè non siano riprodotte nel presente decreto, s'intendono avere piena validità nel territorio del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-50