Art. 47
In vigore dal 11 nov 1923
Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione del presente decreto, nonché per il suo coordinamento con le altri leggi dello Stato, comminando pene restrittive della libertà personale fino ad un mese e pene pecuniarie fino a L. 1000, e stabilendo anche i casi in cui l'aeromobile potrà essere confiscato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-47