Art. 47

In vigore dal 11 nov 1923
Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione del presente decreto, nonché per il suo coordinamento con le altri leggi dello Stato, comminando pene restrittive della libertà personale fino ad un mese e pene pecuniarie fino a L. 1000, e stabilendo anche i casi in cui l'aeromobile potrà essere confiscato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-47

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