Art. 46

In vigore dal 11 nov 1923
Qualsiasi persona che senza essere a ciò autorizzata, ordini e faccia i segnali preveduti all' del presente decreto, ovvero sposti i segnali che siano stati collocati dalle competenti autorità è punita con la multa da L. 200 a L. 2000. Se dal fatto sorga pericolo di disastro per l'aeromobile, la pena è della detenzione da 2 mesi a 2 anni e della multa da L. 300 a L. 3000; e se il disastro avvenga, la detenzione è da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a L. 2000. Qualora il fatto sia doloso la pena è, nel primo caso, della reclusione da 1 a 5 anni e, nel secondo, da 3 a 10 anni; e la multa è sempre superiore alle L. 3000. Le dette pene sono raddoppiate se dal fatto derivi la morte di alcuno, od aumentate da un terzo alla metà se ne derivi una lesione personale, salvo che il fatto sia commesso al fine di uccidere o di produrre una lesione personale, nelle quali ipotesi si applicheranno rispettivamente gli articoli 366 e 373 capoverso del Codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-46

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Art. 46 Norme per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo