Art. 43
In vigore dal 11 nov 1923
Le azioni per il risarcimento dei danni comunque e dovunque arrecati alle persone ed alle cose che si trovano in territorio italiano, siano essi arrecati da aeromobili italiano od esteri, possono essere promosse davanti l'autorità giudiziaria del luogo dove il danno si è verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno. Il giudizio ha luogo secondo la legge italiana. Le azioni stesse possono anche proporsi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove l'aeromobile è inscritto, o del domicilio del proprietario, o della sede della società, o del luogo dove il contratto fu stipulato, a scelta del danneggiato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-43