Art. 39
In vigore dal 11 nov 1923
In caso di urto fra aeromobili si applicheranno le norme comuni sulla colpa.
Se l'urto è avvenuto per colpa di uno degli aeromobili, i danni e le perdite che ne deriveranno sono a carico dell'aeromobile medesimo.
Le indennità dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.
Se la colpa risulti comune, ognuno degli aeromobili è obbligato solidariamente per il risarcimento dei danni arrecati alle persone o alle cose.
Resta in ogni caso integra, la responsabilità degli autori del fatto verso i danneggiati e verso i proprietari degli aeromobili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-39