Art. 10

In vigore dal 11 nov 1923
Nessuno può costruire o predisporre un aeroporto, nè un qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, senza, preventiva autorizzazione rilasciata dall'Alto Commissariato per l'aeronautica, intesi i Ministeri interessati. Ogni aeroporto ed ogni impianto rimangono sotto il controllo della competente autorità nella cui giurisdizione si trovano a termini del regolamento. Tutti gli aeroporti statali, nonché tutti gli impianti necessari per la navigazione aerea, sono opere di pubblica utilità, con tutte le conseguenze di legge. Anche gli aeroporti privati possono, concorrendo speciali motivi, essere dichiarati opere di pubblica utilità. È proibito a chiunque di costruire muri, case, capanne, tettoie, linee di trasmissione elettrica o altro qualsiasi edificio od ostacolo, di allevare e mantenere piante a una distanza inferiore al decuplo dell'altezza dell'ostacolo stesso, dal limite di qualsiasi aeroporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-10

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