Art. 14
In vigore dal 11 nov 1923
Nessun apparato radiotelegrafico o radiotelefonico può essere portato a bordo senza licenza speciale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità.
Tali apparati saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di speciale licenza a questo scopo.
Per alcune categorie di aeromobili, da determinarsi nel regolamento, è reso obbligatorio a bordo l'uso di un apparato radiotelegrafico e radiotelefonico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;2207#art-14